PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201 e rilevato che:

                reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto le disposizioni del Capo I sono riconducibili alla finalità di tutela del consumatore in peculiari tipologie di rapporti con le imprese, mentre nel Capo II sono collocate norme unificate dall'obiettivo della semplificazione dell'accesso e dello svolgimento di determinate attività economiche e dalla promozione della concorrenza, cui si affiancano, tuttavia, disposizioni che non sembrerebbero riconducibili, se non indirettamente, alle predette finalità (in particolare, l'articolo 13 riguarda l'istruzione tecnico professionale e l'autonomia scolastica; l'articolo 14 esclude dai contributi per la rottamazione degli autoveicoli coloro che acquistano un altro veicolo);

                nel ridefinire i requisiti per l'esercizio di talune attività lavorative, il provvedimento dispone la rimozione generalizzata - salvo specifiche eccezioni - di limiti e prescrizioni precedentemente previsti da disposizioni di rango primario e secondario nonché da regolamenti comunali e provinciali, senza procedere in taluni casi ad un coordinamento normativo bensì intervenendo con modifiche non testuali ed adottando formule abrogative generiche, in difformità con quanto disposto al paragrafo 3, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (in particolare, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 10, comma 6, prevedono che «sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili»);

                contiene disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dai decreti leggi, espressamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, comma 2); peraltro, a tale circostanza si riconnette, in altri casi, la difficoltà di determinare con certezza il momento in cui inizia ad applicarsi la prescrizione e l'eventuale sanzione (ciò in particolare con riguardo alle norme dell'articolo 1, commi 1 e 2, nonché degli articoli 3 e 4);

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 10 richiamano genericamente la normativa vigente; analogamente, l'articolo 12, comma 3, consente alle Ferrovie

 

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dello Stato S.p.A di provvedere ad accertamenti ed a conseguenti rimborsi «anche in deroga alla normativa vigente»);

                reca una disposizione avente carattere retroattivo (articolo 5, comma 1);

            in difformità alla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo, il provvedimento non reca alcun riferimento nel titolo ai contenuti degli articoli 13 e 14;

            la tecnica della novellazione - in alcuni casi - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si verifichi la coerenza dei termini previsti dall'articolo 9, atteso che il comma 8 fissa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al sessantesimo giorno successivo alla sua data di entrata in vigore, mentre il comma 9 abroga talune disposizioni in materia di adempimenti contributivi e previdenziali a decorrere da un momento precedente (pari ad un massimo di quarantacinque giorni); peraltro, ciò determina incertezza anche in ordine al computo del termine fissato nell'ultima parte del comma 9, ove si riconosce la possibilità, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo «secondo la normativa previgente».

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1 - ove si dispone, al comma 2, l'obbligo per gli operatori della telefonia di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico prevedendo, al comma 4, che «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare i termini entro cui la prescrizione del comma 2 diviene sanzionabile specificando,

 

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altresì, se si tratta di applicazione di sanzioni già previste nell'ordinamento ovvero rimesse alla determinazione dell'Autorità stessa, in assenza di criteri previamente stabiliti;

                analogamente, all'articolo 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare un termine entro cui per il ministero dei trasporti formula la proposta al CIPE in ordine alle modalità di installazione, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, di strumenti di informazione di pubblica utilità;

                all'articolo 11, comma 2 - ove si stabilisce un termine decorrente «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quale dei due decreti previsti dal comma 1 ci si intenda riferire;

                all'articolo 13, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una riformulazione del primo periodo al fine di rendere più chiaro lo scopo della norma che, secondo quanto emerge dalla relazione di accompagnamento, risulterebbe quello di costituire poli tecnico-professionali tra gli istituti tecnici e professionali ed altre strutture formative;

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento con un riferimento ai contenuti degli articoli 13 e 14, in ossequio alla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 10, comma 5 - ove si novellano i commi 2 e 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di eliminare ogni riferimento a forme di «autorizzazione» come requisito per l'esercizio delle attività di autoscuola - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'intero articolo 123, che reca ancora, in più punti, richiami ad un atto autorizzatorio da parte della Provincia;

            all'articolo 12, comma 4 - che inserisce nell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, una nuova disposizione relativa al computo dell'indennizzo «ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali» - dovrebbe valutarsi la congruità del richiamo al comma 1 del citato articolo 21-quinquies, atteso che tale norma riguarda solo la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito, del disegno di legge C. 2201 Governo, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate riguardando una pluralità di materie contemplate dall'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che, anche in considerazione delle finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza e nello sviluppo dei mercati, appare possibile fare riferimento alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne le disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7 ed 8, esse possono essere ricondotte alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 9, esse appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici», che le lettere o) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne l'articolo 13, esso appare riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 11 sembrano riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato inoltre che anche le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 appaiono riconducibili rispettivamente alle materie «professioni» e «ordinamento della comunicazione», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, il richiamo all'articolo 1418 del codice civile nei casi di nullità delle clausole contrattuali non appare corretto, in quanto tale articolo si riferisce alla nullità dell'intero contratto e non, come nel caso di specie, alla nullità parziale. In tali ipotesi sembra opportuno prevedere, per maggiore chiarezza, che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;

                l'esclusione della necessità dell'autentica notarile della dichiarazione, specie in relazione alla comunicazione della banca di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, può prestarsi ad atti fraudolenti da parte di un soggetto diverso dal creditore bancario che, sulla base di una dichiarazione falsa, potrebbe determinate il venir meno della garanzia ipotecaria. Tale circostanza appare idonea a creare incertezze nel mercato immobiliare (quanto all'esistenza o meno del vincolo ipotecario), con riflessi anche sull'attività dell'Agenzia del territorio, per le implicazioni risarcitorie derivanti dall'accettazione di dichiarazioni la cui riferibilità ai creditori non sia comprovata con certezza;

                l'articolo 7, comma 6, non indica alcun parametro in ordine all'esercizio del potere amministrativo della Banca d'Italia di stabilire la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità dei contratti di mutuo. In tale contesto, appare opportuno introdurre un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;

                l'articolo 10, comma 4, relativo alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non precisa il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia; né richiede il possesso, da parte dei soggetti in questione, di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;

                l'articolo 10, comma 8, il quale esclude che i cittadini comunitari che, in base all'ordinamento di appartenenza, sono abilitati a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga, siano obbligati all'iscrizione all'albo italiano dei consulenti del lavoro, non precisa che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività di tali soggetti, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;

                l'articolo 12 dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a.; il comma 4 integra l'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del

 

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1990, che disciplina l'istituto della revoca del provvedimento amministrativo, definendo i criteri per la determinazione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui la revoca incida su rapporti negoziali con privati. In tale contesto, si fa presente come la modifica del predetto articolo della legge n. 241 del 1990 incida sulla materia, estremamente delicata, dei diritti soggettivi dei privati connessi al principio di affidamento, nonché al principio di indennizzabilità degli interessi privati pregiudicati da atti legittimi della pubblica amministrazione. Appare pertanto necessario un ulteriore approfondimento della questione, eventualmente stabilendo che le nuove disposizioni in materia di revoca di un atto amministrativo trovino applicazione non in via generale, attraverso la modifica della legge n. 241 del 1990, bensì limitatamente alla materia delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge;

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, sostituire il richiamo all'articolo 1418 del codice civile con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;

            2) all'articolo 6, comma 1, sia prevista una procedura di cancellazione dell'ipoteca che non pregiudichi la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 1, ovvero sostituendo il comma 1 con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2878, primo comma n. 6, del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 6, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole «attività bancaria e finanziaria» con le seguenti «attività bancaria o finanziaria»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 6, un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;

 

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            c) all'articolo 10, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e di richiedere il possesso di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;

            d) all'articolo 10, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività dei soggetti in questione, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;

            e) all'articolo 12, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, ovvero di limitarne l'applicazione alle fattispecie descritte dai precedenti commi del medesimo articolo.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                a) il divieto di applicare costi fissi o contributi alle ricariche di carte prepagate, di cui all'articolo 1, non determinerà una riduzione del gettito in considerazione della elevata elasticità della domanda e del fatto che presumibilmente il divieto risulterà irrilevante ai fini degli importi complessivamente corrisposti dai consumatori agli operatori della telefonia mobile per l'acquisto delle carte prepagate;

                b) le disposizioni di cui all'articolo 5 non prevedono la costruzione e la gestione di un nuovo sistema informativo in quanto verrebbero utilizzate banche dati esistenti e all'attuazione delle relative disposizioni si provvederebbe nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

                c) con riferimento all'articolo 12, la previsione dell'affidamento delle opere mediante procedure di gara determinerebbe una significativa contrazione dei costi complessivi a carico della finanza pubblica, di entità tale da compensare gli eventuali oneri che possono derivare dall'obbligo di corresponsione di un indennizzo a fronte della revoca delle concessioni già stipulate;

                d) la revoca delle concessioni di cui all'articolo 12 non pregiudica la disponibilità, in capo a TAV, dei progetti già predisposti;

 

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                e) le disposizioni di portata generale, di cui al comma 4 del predetto articolo 12, sono volte a stabilire nuovi criteri per la determinazione degli indennizzi da corrispondere in presenza di revoche di atti amministrativi, in termini tali da tutelare la finanza pubblica e da evitare, o quanto meno circoscrivere, il rischio che dalle revoche possa derivare un rilevante contenzioso;

                f) tenuto conto che, in ogni caso, appare necessario fornire al Parlamento un aggiornamento periodico dello stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 con riferimento alle conseguenze di carattere finanziario;

            nel presupposto che:

                a) gli eventuali oneri che dovessero prodursi non soltanto in conseguenza dell'obbligo di corrispondere gli indennizzi, a anche nell'eventualità che si determini un contenzioso con i concessionari in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12 possano essere compensati, senza disallineamenti dal punto di vista temporale, dai risparmi attesi dall'affidamento delle opere mediante gara;

                b) le disposizioni di carattere generale di cui al comma 4 del medesimo articolo siano idonee ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'emersione di un consistente contenzioso con le società concessionarie;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:

        4-bis. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2201, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2007,

 

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recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato come il decreto-legge rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni volte a completare il processo di semplificazione e liberalizzazione dei settori creditizio ed assicurativo, ed a migliorare il livello di tutela dei consumatori in tali comparti, le quali risultano in linea con altri recenti interventi legislativi adottati dal Governo in materia, nonché in armonia con gli indirizzi programmatici perseguiti dall'Esecutivo;

            evidenziata l'opportunità di proseguire in tale prospettiva di miglioramento del livello di trasparenza e competitività nei mercati di tali servizi, individuando ulteriori aree di intervento e monitorando le conseguenze e le eventuali criticità delle misure adottate, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore;

            sottolineata, in tale contesto, l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a incrementare gli strumenti di tutela in favore di questi ultimi, ad esempio per quanto riguarda il settore del credito al consumo, nonché con riferimento alla problematica dei cosiddetti «conti dormienti»;

            valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge, volta ad unificare attraverso una singola comunicazione, da effettuarsi di norma in via telematica, gli adempimenti, anche fiscali, connessi all'avvio di una nuova attività imprenditoriale;

            sottolineata l'esigenza di proseguire anche in altri campi il processo di semplificazione dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, sia mediante la riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, sia attraverso un sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici, nonché avvalendosi del supporto fondamentale rappresentato dagli intermediari tributari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, capoverso 4-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo, al fine di evitare una variazione generalizzata, in senso peggiorativo, delle classi di merito;

            b) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 1418 del codice civile, che disciplina l'ipotesi di nullità del contratto, con quello all'articolo 1419 del codice civile, il quale disciplina la nullità di singole clausole contrattuali;

 

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            c) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo cui essa è a garanzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento non solo all'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per il raggiungimento del termine cui essa è limitata, ovvero per il verificarsi dell'eventuale condizione risolutiva cui la stessa è connessa, ma anche al caso, più generale, di estinzione dell'ipoteca per estinzione del debito cui essa è collegata;

            d) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire norme volte a garantire la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare;

            e) valuti la commissione di merito la possibilità di prevedere che i contratti di fidejussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato debbano obbligatoriamente contenere una clausola nella quale sia indicata la scadenza temporale dell'impegno fidejussorio.


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2201, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese,

            premesso che:

                sarebbe stato opportuno che la disciplina di cui all'articolo 13 fosse stata inserita in un provvedimento normativo specifico sul quale la Commissione avrebbe potuto svolgere un esame in sede referente più approfondito e completo, come è emerso durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge nel corso del quale è stata rappresentata la perplessità di inserire nel provvedimento disposizioni di grande rilievo, per il futuro delle giovani generazioni, sull'istruzione tecnica professionale, sottraendole ad una approfondita discussione di merito nella commissione competente;

                appare urgente modificare profondamente l'intero settore dell'istruzione tecnica e professionale e, di conseguenza, l'assetto dell'istruzione secondaria superiore, in considerazione del fatto che il potenziamento dell'asse tecnico e scientifico è un problema che investe l'intero settore della scuola secondaria in modo tale da creare un sistema dell'educazione in grado di recepire le acquisizioni

 

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della ricerca scientifica, di confrontarsi con l'innovazione tecnologica e di promuovere il sapere e il sapere fare in ogni percorso formativo;

                si ritiene necessario inserire, nell'ambito del disegno di legge C. 2201 in esame, agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

                con particolare riferimento all'articolo 13, commi 1 e 2, si considera indispensabile affrontare il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, nella consapevolezza che è necessario formare figure professionali, ma che, per farlo in una fase in cui le tecnologie evolvono rapidamente e con esse i mestieri, è necessario dare ai giovani solide basi culturali tecnico-scientifiche;

                l'articolo 13, commi 3 e 4, nel disciplinare il regime delle agevolazioni alle scuole, affrontano aspetti di governo e di gestione della scuola stessa che andrebbe svolti più approfonditamente in un diverso disegno di legge;

                appare, infine, opportuno valutare se l'onere finanziario dell'intervento normativo indicato dall'articolo 13 debba essere a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, prima attraverso l'utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, e dal 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) si preveda l'articolo 13, comma 1, come novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, per superare ogni possibile sovrapposizione e confusione normativa;

            2) ai fini di una maggiore chiarezza nel quadro normativo, si inserisca nel testo del decreto la previsione di un riordino dell'istruzione tecnico-professionale, che, secondo quanto già dichiarato dal Ministro della pubblica istruzione nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione cultura nelle sedute del 13 e del 20 febbraio 2007, sarebbe previsto nel disegno di legge in corso di presentazione, stabilendo che i regolamenti di attuazione siano sottoposti al parere dei competenti organi istituzionali;

            3) all'articolo 13, comma 2, si chiarisca meglio l'articolazione, la vocazione e le finalità dei poli formativi;

            4) sia chiarito, altresì, se i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 226 del 2005 costituiscono attuazione graduale del diritto

 

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dovere sono, anche se provvisoriamente, sedi di spendibilità dell'obbligo scolastico;

            5) risulta, inoltre, necessario chiarire come si configurano i rapporti tra l'istruzione e la istruzione e formazione professionale, dal momento che gli istituti professionali rientrano nell'istruzione statale;

            6) appare necessario chiarire all'articolo 13 commi 3 e 4 che, quando si parla di istituti scolastici, si fa riferimento a scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

            7) è necessario, inoltre, permettere ai componenti degli attuali organi collegiali delle scuole, che abbiano effettuato donazioni di piccolo importo, di conservare il diritto ad essere eletti negli organi collegiali;

            8) si preveda che il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 3, da parte del Ministro dell'economia e finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, sia anche oggetto di relazione del Ministro della pubblica istruzione alle Camere per una verifica degli effetti delle norme in esame;

            9) appare, infine, necessario inserire nel testo del decreto in esame l'istituzione del Fondo perequativo che, secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione, sarebbe prevista invece in un altro disegno di legge in corso di presentazione da parte del Governo all'esame del Parlamento.

(Parere espresso il 21 febbraio 2007).

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2201, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese,

            tenuto conto delle modifiche apportate a seguito del parere approvato dalla Commissione cultura nella seduta del 21 febbraio 2007,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 22 febbraio 2007).
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;

            rilevato che alcune delle disposizioni in esso contenute intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

            richiamato, in particolare, l'articolo 12, che dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa;

            preso atto dei dati forniti dal Ministro delle infrastrutture nel corso dell'audizione del 31 gennaio scorso in ordine ai costi riscontrati nel sistema dell'alta velocità;

            preso atto, inoltre, della finalità della richiamata disposizione, individuata nella relazione illustrativa, di «concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa»;

            rilevato che il comma 4 di tale disposizione - che, attraverso una novella alla legge n. 241 del 1990, prevede l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi incidente su precedenti rapporti negoziali - non trova adeguata collocazione nell'ambito dell'articolo 12, in ragione della sua portata generale;

            considerata peraltro la necessità di valutare con attenzione la formulazione di tale disposizione, anche in considerazione degli effetti in termini di contenzioso che potrebbero derivare dalla limitazione dell'indennità al danno emergente e del criterio per la liquidazione dell'indennità della conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo all'interesse pubblico,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 12, nell'alinea del comma 1 siano sostituite le parole: «tramite affidamenti e modalità competitivi conformi» con le seguenti: «tramite affidamenti con procedure di gara ad evidenza pubblica in conformità», e sia conseguentemente

 

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inserito - dopo il comma 3 - un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Per gli affidamenti successivi alla revoca delle concessioni, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, relativo al rimborso dovuto dalla società Ferrovie dello Stato, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla possibilità di derogare alla normativa vigente e si verifichi l'ipotesi di intervenire sull'entità del rimborso degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione, determinato nei soli costi effettivamente sostenuti, prevedendo che esso sia fissato nel corrispettivo dell'attività progettuale svolta;

            b) si raccomanda di operare un coordinamento tra il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 12, posto che il comma 3, da un lato, rinvia alla disciplina di cui al comma 4 e, dall'altro, pone una regola speciale che sembra derogare rispetto alla regola generale prevista dallo stesso comma 4;

            c) si verifichi la coerenza del medesimo comma 3 dell'articolo 12 con l'articolo 158 del codice dei contratti pubblici, che - nell'ipotesi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse - detta criteri specifici per determinare le somme da rimborsare al concessionario.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» (C. 2201);

            considerato favorevolmente il processo di liberalizzazione di alcune attività economiche e di semplificazione delle relative procedure autorizzatorie, nonché l'introduzione di significativi strumenti di tutela del consumatore;

            preso atto delle modifiche già apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

 

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            considerato che il comma 4 dell'articolo 1, nel prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, non indica un termine entro il quale la predetta Autorità è chiamata a procedere a tale adempimento;

            rilevata, con riferimento all'articolo 3, l'opportunità che le misure di trasparenza nel settore delle tariffe aeree possano essere applicate anche ad altri comparti del trasporto;

            evidenziata, inoltre, con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, l'esigenza di approfondire le questioni connesse all'addebito, da parte degli istituti bancari, in occasione dell'invio di comunicazioni ai loro clienti, di un costo di spedizione superiore a quello ordinariamente previsto per la corrispondenza, pari a 0,60 centesimi;

            rilevato, infine, con riferimento all'articolo 10, comma 9, che l'immediata attuazione del processo di liberalizzazione delle attività di gestione dei servizi automobilistici interregionali, che, secondo la previgente normativa, avrebbe dovuto completarsi il 31 dicembre 2010, potrebbe determinare oggettive difficoltà alle imprese già operanti nel settore, e ritenuta pertanto l'opportunità di prevedere un breve periodo transitorio, che potrebbe essere fissato fino al 31 dicembre 2007;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 1, fermo restando il termine assegnato agli operatori dal comma 1, ai fini dell'adeguamento delle proprie offerte commerciali al divieto di applicare contributi aggiuntivi rispetto al costo effettivo del traffico telefonico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere al comma 4 dello stesso articolo entro quale termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata stabilire le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;

            b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere un'estensione delle misure di trasparenza delle tariffe aeree anche ai settori della navigazione marittima e del trasporto ferroviario, sia con riferimento alla chiarezza dei prezzi complessivi praticati sia con riguardo alla effettiva disponibilità dei posti offerti;

            c) con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità

 

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di estendere le norme ivi previste anche agli invii di corrispondenza, spediti dagli istituti bancari ai correntisti mutuatari e non;

            d) con riferimento all'articolo 10, comma 5, valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, unitamente alle modifiche già ivi apportate, anche disposizioni relative ad una migliore qualificazione del personale istruttore delle autoscuole, nonché alla dotazione necessaria alla sicurezza degli esaminandi e dei privatisti, con particolare riferimento ai motociclisti;

            e) con riferimento all'articolo 10, comma 9, valuti, infine, la Commissione di merito la opportunità di posticipare al 31 dicembre 2007 la data alla quale verranno meno i vincoli per l'apertura di nuove linee di servizi automobilistici interregionali, stabiliti dal decreto legislativo n. 285 del 2005.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2201 Governo, «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

 

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            valutati favorevolmente gli interventi del decreto-legge finalizzati alla tutela del consumatore, alla promozione della concorrenza e alla semplificazione delle procedure per la costituzione di nuove imprese;

            apprezzate, con specifico riferimento alle materie di propria competenza, le disposizioni di cui all'articolo 4, mediante le quali si rende più evidente e più facilmente leggibile l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari, in modo da offrire al consumatore una chiara informazione sulla freschezza del prodotto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 4, nella parte in cui prevede che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza debba figurare «secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto», specificando se la visibilità debba essere valutata con riferimento alla dimensione dell'indicazione o ad altri parametri.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2201, di conversione del DL 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

            considerata l'esigenza di assicurare il pieno rispetto della normativa comunitaria e dei principi enucleati nei Trattati istitutivi vigenti;

            rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge, nel testo rielaborato dalla Commissione, concernente la data di scadenza dei prodotti alimentari, stabilisce che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza dei prodotti alimentari debba figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto;

 

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            sottolineato che l'obbligo di uguale visibilità rischia di confliggere con il principio di libera circolazione delle merci, in quanto costituirebbe un limite non previsto espressamente dalla normativa comunitaria, che si risolverebbe in danno dei prodotti provenienti da altri Stati membri;

            considerata l'esigenza primaria di garantire contestualmente la libera circolazione delle merci, la tutela della salute ed in generale la tutela dei consumatori;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 1, capoverso «2-bis» le parole «secondo modalità egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto» siano sostituite dalle seguenti: «e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, con le modifiche apportate in seguito all'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

            considerato che il testo, agli articoli 1 e 4, aventi ad oggetto, rispettivamente, la disciplina delle tariffe dei servizi telefonici e le indicazioni da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute e alimentazione», assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

            considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 10 del testo

 

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recante misure tese alla liberalizzazione delle specifiche attività di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola;

            rilevato che rientra altresì nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») la previsione relativa all'articolo 11 in materia di mercato del gas;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 5, recante norme in materia di servizi assicurativi, e quelle recate dagli articoli 6, 7 e 8, recanti disposizioni aventi ad oggetto mutui immobiliari, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari);

            considerato che l'articolo 9, che pone specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, appare riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) e lettera o) (previdenza sociale);

            considerato che le previsioni di cui agli articoli da 9 a 12 del testo, che recano disposizioni tese alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, attengono a profili afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza;

            valutato che il testo, all'articolo 13, contempla disposizioni riguardanti l'istruzione tecnico-professionale e le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            considerato che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica andrebbero più opportunamente riferiti alla regolamentazione delle leggi regionali, in quanto non si tratta di profili disciplinati dalla legge n. 135 del 2001 (legge-quadro sul turismo), ed il cui richiamo appare quindi incongruo;

            rilevato che l'articolo 10, comma 7, secondo cui entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5, che introducono misure tese alla liberalizzazione delle attività, rispettivamente, di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola, sarebbe opportuno che si

 

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applichi nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

            considerato che le disposizioni recate dal decreto debbano comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, e debbano comunque delineare una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni;

            considerato che l'articolo 14-bis prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, Parte seconda della Costituzione,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        all'articolo 10, comma 4, alla fine del primo periodo, nonché nel secondo periodo, siano soppresse le parole: «di cui alla citata legge n. 135 del 2001».

 

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